HOME Crediti scolastici e formativi

 

 

 

 

  Credito scolastico:

·         Il credito scolastico sarà attribuito in base al dettato del D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, solo nelle classi terze, quarte e quinte.

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di attribuire il credito, tenendo conto, oltre che della media dei voti (concorre alla media anche il voto di condotta), anche dei seguenti elementi:

Ø      Frequenza delle lezioni;

Ø      Partecipazione al dialogo educativo;

Ø      Partecipazione alle attività integrative;

Ø      Esperienze concorrenti al credito formativo;

Ø      Partecipazione ad attività extra curriculari (PON, avviamento alla pratica sportiva, attività ludico-espressive);

Ø      Partecipazione agli stage linguistici.

ed, inoltre, delle esperienze che costituiscono il cosiddetto credito formativo (vedi in seguito il punto e).

 

CREDITO SCOLASTICO

MEDIA[1]

Punti 1° anno

classe terza

Punti 2° anno

classe quarta

Punti 3° anno

classe quinta

M=6

3:con meno di 3 elementi positivi

4: con almeno 3 elementi positivi

3:con meno di 3 elementi positivi

4: con almeno 3 elementi positivi

4:con meno di 3 elementi positivi

5: con almeno 3 elementi positivi

6 < M <=  6,5

4:con meno di 2 elementi positivi

5: con almeno 2 elementi positivi

4:con meno di 2 elementi positivi

5: con almeno 2 elementi positivi

5:con meno di 2 elementi positivi

6: con almeno 2 elementi positivi

6,5 <M <= 7

4:con nessun elemento positivo

5: con almeno 1 elementi positivo

4: con nessun elemento positivo

5: con almeno 1elemento positivo

5: con nessun elemento positivo

6: con almeno 1elemento positivo

7 < M <= 8

5:con nessun elemento positivo

6: con almeno 2 elementi positivi

5:con nessun elemento positivo

6: con almeno 2 elementi positivi

6:con nessun elemento positivo

7: con almeno 2 elementi positivi

8 < M <= 10

6:con nessun elemento positivo

7: con almeno 1 elemento positivo

8: con almeno 2 elementi positivi

6:con nessun elemento positivo

7: con almeno 1 elemento positivo

8: con almeno 2 elementi positivi

7:con nessun elemento positivo

8: con almeno 1 elemento positivo

9: con almeno 2 elementi positivi

 

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l’indicazione degli elementi giustificativi della valutazione.

 

Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DPR 23 luglio 1998, n. 323.

Si ricorda che il C.d C. della V classe, in occasione dello scrutinio finale e fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento … tale integrazione non può superare i due punti.

 

 

Credito formativo:

·       “Il credito formativo viene attribuito a qualificate esperienze debitamente documentate, dalle quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai C.d.C. e dalle commissioni di esame” (art. 12 del DPR 23.07.98, n. 323).

·       “le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi di cui all’art. 12 del regolamento citato sopra, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (art. 1 del D.M. 24.02.00, n. 49).

·       “la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico” (art. 1 del D.M. 24.02.00, n. 49).

·       “Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore” (art. 1 del D.M. 24.02.00, n. 49).

 



[1] M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (es: voto 65 = M 6,5)

 
 
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